Con la legge 190/2012, il Legislatore italiano ha inteso dare più piena attuazione alla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 e agli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo, cercando insieme di mettere finalmente al passo l’Italia con gli altri Paesi europei sul piano della trasparenza e piena legalità dell’agire della pubblica amministrazione.

 

Il contesto nel quale la scelta del Legislatore ha preso forma è noto: da un lato, l’invito autorevolmente formulato al Parlamento dal Capo dello Stato; dall’altro, le numerose voci che hanno caratterizzato il dibattito pubblico nazionale, sollecitando un approfondimento dei temi della partecipazione e della trasparenza e amministrativa e sottolineando in varie forme come l’attuazione di principi abbia assunto nel panorama dell’Unione europea vera e propria natura distintiva di uno Stato di diritto sostanzialmente fondato sul rispetto del principio democratico.

 

In tale direzione, la legge 190 /2012, nel proseguire sulla via delle riforme della pubblica amministrazione, ha assunto che la trasparenza è, per dirla con le autorevoli parole del Ministro per la funzione pubblica, Filippo Patroni Griffi, il collante tra versante interno (organizzazione) e versante esterno (servizi al cittadino) e ha ribadito che essa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzionedisponendo che essa è assicurata mediante la pubblicazione delle informazionirelative ai procedimenti amministrativi nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, secondo criteri di facileaccessibilità, completezza e semplicità di  consultazione, nonché dei bilanci e conti consuntivi delle medesime amministrazioni pubbliche e dei costi  unitari  direalizzazione delle opere  pubbliche  e  di  produzione  dei  servizierogati ai cittadini. Essa ha inoltre previsto che le pubbliche amministrazioni rendano noto almeno un indirizzo di posta elettronica certificata, cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze, e che assicurino quei livelli essenziali con particolare riferimento ai procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta secondo le previsioni del Codice degli appalti; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni in carriera.

Infine, la legge ha delegato il Governo ad adottare entro sei mesi un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi in essa precisati.

 

In attuazione della delega, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 33/2013, il quale ha riordinato e sistematizzato gli obblighi di pubblicità on line a carico delle amministrazioni pubbliche e introdotto nuovi obblighi di informazione. Tra questi: quello concernente i redditi e la condizione patrimoniale dei titolari degli organi di indirizzo politico; quello inerente l’uso delle risorse pubbliche e lo svolgimento e i risultati delle funzioni amministrative; quello sugli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza, con la previsione che la pubblicazione è condizione di efficacia dell’atto di conferimento. Ancora, esso ha parzialmente modificato la disciplina sul programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, confermando l’obbligo di adozione del Programma a carico delle pubbliche amministrazioni destinatarie dell’adempimento (art. 10). In questo quadro, va segnalato che con delibera n. 50 del 4 luglio scorso, pubblicata sul sito istituzionale il successivo 11 luglio, la CIVIT (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche), che in qualità di Autorità nazionale anticorruzione vigila sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, ordina la pubblicazione dei dati omessi e segnala gli inadempimenti agli uffici di disciplina, ai vertici politici e alla Corte dei conti per l’eventuale responsabilità erariale ai sensi dell’art. 45, ha approvato le linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016.

 

Inoltre, e soprattutto, il decreto 33/2013 ha introdotto il diritto di chiunque di richiedere gratuitamente e senza alcuna formalità qualsiasi documento, informazione o dato che in base alla normativa vigente deve essere pubblicato, nel caso che la pubblicazione sia stata omessa (c.d. accesso civico). Si tratta a ben vedere e con le parole del decreto 33/2013, art. 1,I, di una forma diffusa “di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

Di fronte ad una sempre maggiore rivendicazione di un ruolo attivo e di controllo da parte della cittadinanza e delle formazioni sociali nei confronti dell’agire della pubblica amministrazione, che si vuole rifondare come “casa di vetro” la cui azione si inscrive nell’orizzonte di una sussidiarietà tanto verticale che orizzontale, e della politica dei partiti che oggi condiziona l’agire della prima con veri processi di osmosi degenerativa legati alla mancanza di regole e trasparenza che mettano ordine alla loro organizzazione interna e ad loro agire, intendiamo raccogliere integralmente le opportunità offerte dal nuovo modello di open government definito dal Legislatore delegato. Tra queste va segnalato il nuovo strumento della Bussola della trasparenza (www.magellanopa.it/bussola), lo strumento on line aperto a tutti (persone fisiche, imprese e amministrazioni), realizzato proprio per fornire funzionalità di verifica e monitoraggio della trasparenza dei siti web istituzionali e rivisitato dal decreto. E’ un’iniziativa che traduce i principi dell’open government promuovendo ad un tempo la trasparenza e l’accountability delle amministrazioni ma anche la valorizzazione del ruolo sussidiario di ogni membro, individuo o soggetto collettivo, della comunità, anche nella forma del contributo attivo all’innalzamento del livello di qualità delle informazioni e dei dati pubblicati con segnalazioni o esprimendo la propria opinione sui contenuti[1].

E’ possibile dunque avviare un processo partecipato di ri-abilitazione dell’Amministrazione e della Politica che muove proprio dalla effettiva attuazione del principio costituzionale di esercizio democratico della sovranità e pretende di sottrarre il governo della Polis all’attuale sovranità legibus soluta dei partiti politici (e delle segreterie di questi), quasi essi ne fossero a tutt’oggi gli unici protagonisti attivi.

Siamo avvertiti tuttavia che anche la strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni, e nel caso di specie pure di un articolato impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo in caso di inadempimento degli obblighi di trasparenza ivi contemplati per evitare che la si percorra[2].

In mancanza di una riforma organica che affronti con decisione il problema della democraticità dei partiti, e quindi anzitutto della trasparenza dei circuiti decisionali e legalità dell’agire di quelli che a tutt’oggi rimangono solo delle associazioni private, noi di homoweb desideriamo fare la nostra parte e ancora una volta cercare di (ri)comporre la frattura tra società civile e politica, attraverso la mediazione ed il dialogo.

Si tratta, lo ribadiamo ancora una volta secondo lo spirito, e per così dire la mission del nostro progetto, di tornare a valorizzare la naturale vocazione politica dell’uomo contro ogni malintesa antipolitica, ed in tale direzione avviare anzitutto, e concretamente, un confronto costruttivo con le amministrazioni locali e regionale sulla costruzione di best practices capaci di informare il nuovo sistema e la cultura del nostro Paese agli standards dei Paesi del nord Europa[3] o degli Stati Uniti. Ma si tratta nello specifico anche, per tale via, di evitare che il modello italiano di open data e open government si traduca solo nell’ennesimo tentativo, più o meno in buona fede, di porre l’ultimo possibile argine ad una progressiva e diffusa ingovernabilità, tanto a livello politico che amministrativo.


[1] Si veda a tali riguardi la circolare n. 2/2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, particolarmente pagg. 9-10, disponibile on line all’indirizzo  http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1084902/circolare%20n.%202-2013-d.lgs.%20n.%2033%20del%202013%20-%20attuazione%20della%20trasparenza.pdf, che particolarmente segnala come in questa fase di transizione, le classifiche e le verifiche fornite on-line dalla Bussola sono state congelate alla data del 3 aprile 2013 (in modo da rappresentare la situazione prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013) ma anche che a far data dal 10 settembre 2013 le classifiche e i monitoraggi saranno adeguati ai nuovi obblighi di pubblicazione. Si deve tuttavia segnalare come alla data odierna (27 settembre 2013) non risulti alcun adeguamento.

[2] L’inadempimento può comportare una responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa ai sensi dell’art. 46; inoltre, esso può importare l’applicazione di sanzioni amministrative, di pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 47 o di mancato trasferimento di risorse a favore di enti od organismi ai sensi degli art. 22 e 28; ancora esse possono colpire il responsabile della trasparenza ma anche i dirigenti e gli organi politici che devono fornire i dati da pubblicare; infine, sono previste sanzioni sull’atto, che bloccano l’efficacia del provvedimento, come si è già ricordato sopra nel testo richiamando l’art. 15, comma 2, in relazione agli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza, ma come anche previsto dall’art. 26, comma 3, del medesimo decreto, in relazione agli atti di  concessione delle sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  alle imprese, e comunque di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a persone ed enti pubblici e privati di importo complessivo superiore a mille euro nell’anno solare.

[3] Va segnalato, tuttavia, come la nuova legge sull’accesso all’informazione in Danimarca preveda una limitazione all’accesso di certi documenti, in particolare quelli a fondamento del processo legislativo. Nella stessa direzione, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha pronunciato lo scorso aprile una sentenza che “retrocede” il diritto di accesso definendolo «not a “fundamental” privilege or immunity of citizenship» e negando la sua coessenzialità «to the manteinance or well-being of the Union» fino a decidere conseguentemente che solo i cittadini della Virginia hanno il diritto di chiedere l’accesso ai documenti in possesso dell’amministrazione del proprio Stato.

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