R (Miller) contro Segreteria di Stato per l’uscita dall’Unione europea

Sintesi del giudizio della  Alta Corte

I riferimenti tra parentesi quadre sono ai paragrafi nella sentenza

 

Il quesito

  1. La questione davanti la corte è se, con riferimento al diritto costituzionale del Regno Unito, il Governo ha il diritto di dare avviso della decisione di lasciare l’Unione europea secondo l’art. 50, con l’esercizio dei poteri prerogativa della Corona senza consultare il Parlamento. Questa è una pura questione di diritto. La Corte non si occupa e non esprime alcuna opinione circa il merito dell’abbandono dell’Unione europea: quello è un problema politico.
  2. E’ ammesso da tutte le parti che questa questione legale è appropriatamente dinanzi alla corte ed è giustiziabile: secondo la Costituzione del Regno Unito, spetta alla corte decidere. Essa fuoriesce dai limiti dei poteri della Corona secondo la sua prerogativa (spiegata ai punti 24-29). Il Governo accetta che né la legge sul referendum sull’Unione europea del 2015 né alcuna altra legge del Parlamento conferisce il potere statutario (in quanto distinto dal potere prerogativa della Corona) di dare l’avviso secondo l’articolo 50 [67-72,76 e 105-108].

Contesto

  1. Il primo gennaio 1973 il Regno Unito aderì a ciò che erano allora le Comunità europee, inclusa la Comunità economica europea. Il Parlamento approvò la legge del 1972 sulle Comunità europee (1972 Act) per consentire che ciò avvenisse dal momento che era una condizione dell’adesione che al diritto comunitario dovesse essere dato effetto nella legislazione domestica del Regno Unito ed era richiesto alla legislazione primaria di realizzare questo [1 e 36-54]. Le Comunità europee sono adesso divenute l’Unione europea.
  2. In forza della legge sul referendum sull’Unione europea del 2015, il 23 giugno 2016 si è tenuto un referendum sul quesito se il Regno Unito dovesse lasciare o rimanere nell’Unione europea. La risposta data è stata che il Regno Unito dovesse andare via.
  3. La procedura di recesso è governata dall’art. 50 del Trattato sull’Unione europea, il quale stabilisce che una volta che uno Stato membro dia avviso de ritiro c’è un periodo di due anni nel quale negoziare un accordo per il recesso. Se nessun accordo viene raggiunto in questo tempo allora i Trattati dell’Unione europea cesseranno di essere applicati a quello Stato, subordinatamente solo ad un accordo di proroga del termine votato all’unanimità dal Consiglio europeo. Il Governo accetta che una notifica ai sensi dell’art. 50 non può essere ritirata una volta che sia stata data. Esso accetta altresì che l’art. 50 non permette che sia data una notifica condizionata: un avviso non può essere qualificato dicendo che il Parlamento è richiesto di approvare qualsiasi accordo di recesso concluso nel corso dei negoziati ai sensi dell’art. 50.
  4. Quindi, una volta che la notifica è fatta secondo l’art. 50, alcuni diritti ai sensi del diritto dell’Unione europea, quali immessi nell’ordinamento nazionale dalla legge del 1972, sarebbero inevitabilmente persi una volta che la procedura di recesso dell’art. 50 sia completata [57-66].

 

I principi costituzionali

  1. La regola più importante della costituzione del Regno Unito è che il Parlamento è sovrano e può fare e disfare qualsiasi legge ritenga. E’ stato affermato per centinaia di anni come espressione della sovranità del Parlamento che la Corona – vale a dire il Governo del giorno – non può revocare la legislazione promulgata dal Parlamento attraverso l’esercizio di poteri prerogativi. Questo principio è di fondamentale importanza e pone il contesto per la regola generale sulla quale il Governo tenta di contare – che normalmente la gestione delle relazioni internazionali e la formazione ed estinzione dei trattati sono considerati ambiti che ricadono entro l’autonomia dei poteri prerogativi della Corona. Quella regola generale esiste precisamente perché l’esercizio di tali poteri prerogativi non produce effetti sul diritto nazionale, incluso quello definito dal Parlamento nella legislazione [18-36].
  2. Nel caso presente, tuttavia, il Governo accetta, ed infatti afferma positivamente, che se la notifica è fatta secondo l’art. 50 essa inevitabilmente avrà l’effetto di modificare la legislazione nazionale. Quegli elementi di diritto dell’Unione europea che il Parlamento ha reso parte del diritto interno con l’approvazione della legge del 1972 cesseranno di avere effetti nel debito corso [76-80].
  3. L’argomento centrale del Governo nel caso attuale è che al Parlamento bisogna attribuire di avere inteso con la legge del 1972 che la Corona conserverebbe il suo potere prerogativo di effettuare un recesso dai trattati della Comunità (adesso trattati dell’Unione europea), e con ciò intendeva che la Corona dovrebbe avere il potere di scegliere se il diritto dell’Unione debba continuare ad avere efficacia nel diritto interno del Regno Unito o meno [76-81].

Conclusione

  1. La Corte non accoglie l’argomento portato avanti dal Governo. Non vi è nulla nel testo della legge del 1972 per dimostrarlo. Nel giudizio della Corte l’argomentazione è contraria sia al linguaggio usato dal Parlamento nella legge del 1972 che ai principi costituzionali fondamentali della sovranità del Parlamento e l’assenza di qualsiasi diritto da parte della Corona di modificare il diritto nazionale attraverso l’esercizio di suoi poteri prerogativi [82-94, 97-104]. La Corte accoglie espressamente l’argomentazione principale dei ricorrenti [95-96].
  2. Per le ragioni espresse nel giudizio, decidiamo che il Governo non abbia secondo le prerogative della Corona il diritto di dare ai sensi dell’art. 50 la comunicazione del recesso dall’Unione europea per il Regno Unito.

Questo sommario è rilasciato per dare ausilio nella comprensione della decisione della Corte. La sentenza integrale della Corte è il solo testo autorevole.

Traduzione italiana di Luigi Donatello Asero e Massimo Asero

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