Nel Project Financing, quindi (in Italia ancora in fase di sperimentazione), inteso come una tecnica di ingegneria finanziaria, i finanziamenti necessari (investiti soprattutto nella fase di realizzazione) vengono remunerati tramite flussi di cassa ottenuti nella fase gestionale

Il PF può opportunamente trovare applicazione nei settori caratterizzati in passato dall’intervento pubblico, spostandoci così da una concezione fiscale dell’opera pubblica, in cui i costi di realizzazione e di gestione vengono posti a carico delle risorse erariali e, quindi, della collettività, ad una concezione commerciale, in cui, identificando i destinatari del bene/servizio, i costi vengono a ricadere sugli utenti stessi, ai quali è richiesto un prezzo per il bene/servizio[1].
Recentemente, il legislatore ha cercato di rimuovere tale ostacolo. Le operazioni di PF, infatti, rappresentano una delle novità di maggior rilievo introdotte dalla legge Merloni-ter (del 18/11/1998 n.415).[2] Questo nuovo strumento, poco conosciuto in Italia, ma molto sviluppato a livello comunitario, costituisce oggi un’importante occasione, per le amministrazioni pubbliche, per realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, senza eccessivi oneri finanziari.
Il nuovo sistema normativo però risulta particolarmente complesso, come accade sempre nei casi di soluzioni-compromesso frutto di lunghi dibattiti e mediazioni. E’ per questo che non ha consentito, almeno in questa fase iniziale di applicazione, un deciso decollo di questo sistema di realizzazione di opere infrastrutturali alternativo a quello tradizionale dei lavori pubblici.
La stessa collocazione della disciplina in esame nell’ambito della legge quadro in materia di lavori pubblici relega questo nuovo strumento normativo entro angusti limiti pubblicistici.[3]
Tuttavia, un primo passo verso questa meta è stato recentemente compiuto. L’art. 7 legge n.144/1999, intitolato “Misure in materia di investimenti…” istituisce nell’ambito del CIPE l’Unità Finanza di Progetto, con proprio e specifico regolamento.
L’UFP ha durata quadriennale. Alla scadenza vengono verificati i risultati ed, eventualmente, apportate le modifiche necessarie per migliorarne l’efficacia operativa.
In Italia dunque stanno emergendo le prime opportunità di accelerare la spesa per investimenti grazie alla possibilità di reperire risorse finanziare mediante il coinvolgimento del capitale privato (per non gravare sui bilanci pubblici) nella produzione di beni e servizi tradizionalmente affidati alla finanza pubblica.
Il nostro governo intende promuovere questo nuovo modo di reperire risorse e trasmetterlo non solo ai grandi sistemi a rete (trasporti, infrastrutture autostradali, ferroviarie, aeroportuali, settore idrico,..) ma anche agli interventi nelle aree metropolitane (parcheggi, trasporti locali, linee metropolitane, ambiente, musei,..). Il PF (con l’elaborazione di piani finanziari) rappresenterebbe il perno di questa integrazione pubblico-privato consentendo in tal modo la copertura dei costi di realizzazione e gestione degli investimenti.
Attraverso una pluralità di interventi infrastrutturali si attuerebbe in tal modo un riequilibrio territoriale consolidando la competitività delle aree e dei distretti locali soprattutto laddove si va manifestando una capacità di sviluppo endogeno.
In primo luogo sarà necessario, d’ora in avanti, porre in essere dei programmi di sviluppo infrastrutturali compatibili e sulla stessa linea dei Patti territoriali e dei Contratti d’area; ciò al fine di evidenziare e focalizzare le zone principali da potenziare.
In secondo luogo, si rende necessario realizzare una serie di interventi di rete di grande scala per rafforzare la competitività dell’intero Mezzogiorno
Appare quindi evidente che le risorse pubbliche dovranno essere integrate dalla “finanza di progetto” (ricorrendo quindi al capitale privato) e dal cofinanziamento europeo.
Potremmo fare qualche esempio della nuova possibile rete infrastrutturale di cui potrebbe essere dotato il nostro paese tra qualche anno: un ponte che si ripaga col pedaggio imposto agli utenti; un’autostrada capace di attrarre un traffico che ne garantisca la redditività; un museo gestito con il ricavo della vendita dei biglietti; un centro congressi che recupera dall’affitto dei locali i proventi necessari per la sua gestione e possibilmente anche per il rimborso delle spese di costruzione; e così via.
Il PF è lo strumento (capace di essere applicato in maniera ampia e variegata) che, nato nei paesi anglosassoni, si sta oggi diffondendo in Europa e che già ha contribuito ad apportare un notevole sviluppo economico (grazie all’ammodernamento delle opere infrastrutturali e dei servizi a rete) a molti paesi dell’America Latina, Africa e Asia.
Finalmente, anche nel nostro ordinamento la “finanza di progetto” è divenuto oggi un nuovo metodo da impiegare per il finanziamento delle infrastrutture. La legge Merloni-ter costituisce il primo passo di un percorso che mira alla definizione di una normativa più organica.
Tale legge[4], determinante per una sistemazione della materia dei lavori pubblici, prevede inoltre l’istituzione dell’Unità tecnica Finanza di Progetto (c.d. “UFP”, come definita dall’art. 7 della legge 17/5/1999 n. 144) e la previsione di un procedimento (artt. 9 e 10 della legge medesima) idoneo all’accertamento della sostenibilità, sia economico-finanziaria sia tecnica, di due opere infrastrutturali di una certa rilevanza, quali le autostrade “Salerno-Reggio Calabria” e “Pedemontana Veneta” (in prospettiva anche il Ponte sullo Stretto).
Con questa nuova normativa il Governo mira a promuovere e a diffondere l’utilizzo di questa nuova tecnica di finanziamento al fine di accelerare il processo di sviluppo delle infrastrutture e di riqualificazione urbana, soprattutto nell’area del Mezzogiorno.

Francesco Ferlito

[1] Coletta A., Project financing nell’esperienza italiana, in “Appalti urbanistica edilizia”, 1999, n.5
Marzari F., Merloni-ter – Le nuove frontiere del project financing, in “Consulente immobiliare”, 1999, n.602, vol.43.
[3] Originariamente sono stati presentati disegni di legge riguardanti specificamente il finanziamento privato delle opere pubbliche; successivamente tali interventi confluirono nella proposta della legge di riforma in materia di investimenti pubblici e appalti. Quest’ultima disciplina è stata coordinata in maniera sufficientemente adeguata con le disposizioni sulla programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
Zoppolato M., L’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge Merloni, in “Legge quadro sui lavori pubblici” di Mazzocco, Angeletti, Zoppolato, ed. Giuffrè, Milano, 1999.

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